22 Dicembre 2024

Da Bucha a Makariv: la responsabilità dei comandanti negli eccidi russi

Nelle analisi sulle vicende di Bucha e delle altre stragi di civili in Ucraina, non sono stati ancora ampiamente sottolineati i profili inquietanti della “responsabilità dei comandanti militari”. Non è corretto ricondurre la sola responsabilità a Putin, perché, anche ai sensi dello Statuto della Corte penale internazionale, è in primo luogo ai capi militari che incombono precisi obblighi perché la condotta della guerra si conformi alle norme del diritto internazionale umanitario.

Soprattutto nell’esercizio del controllo sui propri subordinati e nell’ evitare il coinvolgimento di vittime civili nella violenza bellica. Lo Statuto afferma anche che non vi è esonero della responsabilità penale nel caso di un ordine ricevuto dal governo o da altri superiori la cui esecuzione sia “manifestamente illegittima”, come nel caso del genocidio e dei crimini contro l’umanità.

La guerra ai civili, da Bucha a Makariv

Mentre si stanno ancora identificando le circa 400 vittime dell’eccidio di Bucha, il sindaco di Makariv, nei pressi di Kiev, ha denunciato altre esecuzioni e violenze commesse nei confronti di altre 133 vittime civili sinora individuate. E, il giorno prima, un missile russo Tochka ha causato almeno 50 vittime civili nella stazione ferroviaria di Kramatorsk, nella regione del Donbass. Tutti sapevano che lì si erano ammassate le famiglie per allontanarsi dalla guerra, eppure chi ha lanciato quell’ordigno non se ne è preoccupato.

L’analisi del campo di battaglia ci dice dunque questo: non c’è stato solo l’eccidio di Bucha, sono tante le conferme di un’azione sistematica di attacchi diretti contro i civili, cui non sono stati risparmiati trattamenti disumani, oltraggi e violenze, anche in danno di anziani, donne e bambini. Bucha, Borodyanka, Kyiv, Chernihiv, Sum, Kramatorsk e ora Makariv sono nomi destinati ad essere ricordati come città-martiri, in cui un occupante costretto a ritirarsi ha voluto lasciare i segni ignobili della sua rabbia, compiendo i più vili dei crimini in danno di civili inermi.

La responsabilità dei comandanti militari

Su questi scenari c’è tuttavia un aspetto che non è stato ancora ampiamente sottolineato, che invece meriterebbe maggiore esecrazione anche dei media, dei social e a livello di comunità internazionale: si tratta del tema della “responsabilità dei comandanti militari”.

Certamente non vanno sminuite le responsabilità del leader numero uno, Putin, la cui narrazione sulla “campagna di denazificazione” contro gli ucraini è molto prossima a una vera e propria istigazione al genocidio: nei bombardamenti e nelle stragi sistematiche che coinvolgono le vittime civili si può oggettivamente cogliere l’intento di annientare un popolo che si riconosce, suo malgrado, liberamente in una precisa identità nazionale. E tuttavia non è sufficiente ricondurre la sola responsabilità a Putin, perché questa va estesa sicuramente alla nomenclatura più prossima che lo continua a sostenere, ma anche alla catena di comando di tutti i responsabili militari, dallo stato maggiore ai comandanti militari dei livelli operativi.

Sono loro i primi diretti responsabili della condotta della guerra, e su di loro incombono precise responsabilità. Dal Codice di Hammurabi (1810-1750 a.C.) al Manuale di Oxford e al Codice Lieber del XVII secolo, c’è stato sempre un Codice non solo giuridico ma soprattutto morale che ha caratterizzato ogni “Esercito” che voglia definirsi tale per distinguersi da un’orda barbarica e da milizie mercenarie, purtroppo non a caso oggi ricomparse anche nella discussa formula dei contractors. Una tradizione dei “valori militari” che purtroppo si è andata perdendo a partire dalla forte ideologizzazione e dall’imbarbarimento che hanno accompagnato le atrocità della Seconda guerra mondiale, del Vietnam e delle guerre dei conflitti mediorientali, del terrorismo jihadista, e dei conflitti interetnici del continente africano.

Il I Protocollo aggiuntivo e lo Statuto della CPI

È dunque attualissimo il quadro giuridico ben delineato dal diritto internazionale dei conflitti armati e dal diritto internazionale penale che dedicano specifici capitoli proprio alla “dottrina della responsabilità da comando”. Ad oggi sono due i principali strumenti giuridici su cui si poggia tale istituto: il I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1977 e lo Statuto della Corte penale internazionale del 1998.

Nel protocollo di Ginevra, all’articolo 86, paragrafo 2, si stabilisce che il fatto che una violazione sia stata commessa da un subordinato non esonera i suoi superiori da responsabilità “se sapevano o avevano informazioni” che stava commettendo o stava per commettere tale violazione e “non hanno adottato tutte le misure possibili in loro potere per prevenire o reprimere la violazione”. In base all’articolo 87, inoltre, le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto “esigeranno” che i Comandanti militari devono: conoscere e comprendere le obbligazioni che sono loro imposte dal diritto internazionale umanitario (DIU); assicurarsi che anche i subordinati conoscano e comprendano tali obblighi; condurre le operazioni in conformità con il DIU; fare tutto ciò che è in loro potere per prevenire la commissione di violazioni del DIU da parte dei loro subordinati, e, in caso di violazioni, promuovere contro gli autori le azioni disciplinari e penali del caso.

Nello Statuto della Corte penale internazionale, all’articolo 25, “Responsabilità penale individuale”, si fa riferimento alla “responsabilità attiva” anche di chi “incoraggia” (oltre di chi “ordina o sollecita”) la perpetrazione di un crimine perseguibile dalla Corte. Sul punto l’esperienza dei primi processi della Corte ha configurato altre ipotesi più ampie di responsabilità dei comandanti nei particolari istituti dell’autoria, della co-autoria e dell’autoria mediata.

Ma è l’art. 28 “Responsabilità dei capi militari e di altri superiori gerarchici” che riconduce ai comandanti anche una forma più estesa di responsabilità omissiva per il “mancato controllo”, riprendendo e ampliando la nozione del c.d. “processo Yamashita” (1945). Questa è configurabile quando il capo militare: a) “sapeva, o, date le circostanze, avrebbe dovuto sapere che le forze commettevano o stavano per commettere tali crimini”; oppure, b) “non ha preso le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere l’esecuzione (dei crimini) o per sottoporre la questione alle autorità competenti ai fini d’inchiesta e di azioni giudiziarie”. Il paragrafo 2 dell’art.28 precisa poi che la responsabilità si configura anche nella condotta del capo militare che non sia intervenuto “essendo a conoscenza, o trascurando deliberatamente di tenere conto di informazioni che indicavano chiaramente che i subordinati commettevano o stavano per commettere tali crimini”.

La norma di chiusura è poi l’articolo 33 “Ordine del superiore gerarchico e ordine di legge”, laddove si sancisce il principio che non vi è esonero della responsabilità penale nel caso di un ordine ricevuto dal governo o da altri superiori la cui esecuzione sia “manifestamente illegittima”, come nel caso del genocidio e dei crimini contro l’umanità.

C’è quanto basta per ricordare ai comandanti della Federazione Russa che la loro condotta li porterà a rispondere delle atrocità commesse davanti alla giustizia penale internazionale e alla coscienza dell’umanità intera.

Foto di copertina ANSA/ROMAN PILIPEY

Ultime pubblicazioni