22 Dicembre 2024

Digital Markets Act: le nuove regole dei mercati digitali nell’Ue

Il 1 novembre 2022 è entrato in vigore il Digital Markets Act, la legge dell’Ue sui mercati digitali, che sarà applicabile a partire dal 2023.

Un passo avanti nella regolamentazione di interi mercati digitali, come quello delle applicazioni o dell’e-commerce, considerati da molti un wild west ma monopolizzato da poche grandi aziende. La nuova normativa potrebbe, infatti, interessare direttamente i tech giants, come Google, Meta o Apple. Allo stesso tempo, però, potrebbe toccare anche aziende più piccole e start-up digitali, che potrebbero essere anch’esse attentamente monitorate dalla Commissione europea.

I “guardiani” delle piattaforme digitali

La Legge dell’Ue sui mercati digitali designa in primo luogo i gatekeepers: aziende che offrono piattaforme online come punto di incontro tra utenti commerciali e consumatori, servizio che le mette nella posizione di “dettare regole e creare una strozzatura nell’economia digitale. Alcuni esempi di gatekeepers sono i servizi di intermediazione online (come Airbnb), motori di ricerca online (come Google), web browsers (come Google Chrome o Safari), o piattaforme di condivisione video (come YouTube).

Per essere definite gatekeepers, però, è necessario che le imprese in questione soddisfino tre condizioni:

1 La loro dimensione ha influenza sul mercato interno. Questa condizione viene misurata in termini di quota di mercato e fatturato annuo (almeno 7,5 miliardi di euro nell’ultimo anno) all’interno dello Spazio economico europeo e in base alla presenza in almeno 3 Stati membri dell’Unione;

2 Offrono una piattaforma di base importante per raggiungere i consumatori finali, fornendo il servizio ad almeno 45 milioni di utenti finali attivi nell’Ue mensilmente e ad almeno 10.000 utenti commerciali nell’Unione attivi annualmente;

3 Hanno (o potrebbero avere) una posizione consolidata e duratura, determinata in base a se il secondo criterio viene soddisfatto in ciascuno degli ultimi 3 anni.

Obblighi, divieti per un obiettivo

L’obiettivo del Digital Markets Act è stabilire delle norme armonizzate per assicurare un mercato digitale “contestable and fair”.

Il concetto di fairness non è una novità nel diritto europeo. Fa riferimento alla concorrenza leale, e non falsata, nel mercato dell’Unione, regolata fin dal Trattato della Comunità europea del carbone e dell’acciaio del 1951. Nel caso del DMA, l’obiettivo di stabilire un mercato equo e leale è strettamente legato al vantaggio non proporzionato al servizio offerto, che il gatekeeper trae dallo squilibrio tra i suoi diritti e doveri, e quelli degli utenti commerciali. Il concetto di contendibilità del mercato è legato alle barriere all’entrata, per ridurre gli ostacoli e i costi che le nuove imprese, “più deboli” rispetto ai giganti del mercato, devono affrontare per entrare nei mercati digitali. Se lo si intende come obiettivo di contenere il potere dei gatekeepers, l’inserimento di questo concetto può essere considerato una novità introdotta dal DMA (Bruzzone, 2021).

Per raggiungere il fine principale del DMA, a quelle imprese designate come gatekeepers verranno imposti una serie di obblighi e divieti.

Ad esempio, non potranno preinstallare sui dispositivi determinate applicazioni software e dovranno permettere agli utenti di disinstallarle. Aziende come Google, le cui applicazioni sono preinstallate su dispositivi Android, o come Apple, che fa lo stesso su dispositivi iOS, potrebbero quindi dover rivedere alcune pratiche.

Sempre in linea con l’obiettivo di garantire una concorrenza leale, i gatekeepers non potranno imporre come unica possibilità di pagamento il proprio metodo. Oppure, non potranno promuovere eccessivamente i propri prodotti o servizi, rispetto a quelli di altri operatori.

In linea con una politica iniziata nell’Ue con il GDPR, poi, alcune disposizioni del Digital Markets Act riguardano proprio la protezione dei dati personali degli utenti che utilizzano le piattaforme dei gatekeepers. Ci saranno, infatti, il divieto di processare i dati raccolti tramite terze parti, che si servono della piattaforma del gatekeeper, per offrire servizi di pubblicità; il divieto di combinare i dati personali raccolti sulla piattaforma con quelli raccolti su qualsiasi altra piattaforma del gatekeeper o di terze parti; il divieto dell’uso incrociato di dati personali raccolti su una piattaforma con quelli provenienti da altri servizi offerti separatamente dallo stesso gatekeeper; e infine il divieto di iscrivere automaticamente l’utente ad altri servizi del gatekeeper per combinare i dati personali (ad esempio, il login automatico su YouTube tramite l’account Google).

Altra misura che potrebbe richiedere un particolare impegno da parte delle imprese tech sarà la richiesta di interoperabilità delle piattaforme di comunicazione interpersonale dei gatekeepers con quelle di altre aziende operanti nel settore, qualora esse lo richiederanno. Si potrebbe, quindi, richiedere a Meta, ad esempio, di facilitare lo scambio di informazioni tra la sua piattaforma WhatsApp e altre piattaforme simili.

L’autorità della Commissione

La particolarità che distingue il Digital Markets Act da altre normative antitrust, che in molti casi vengono applicate dalle autorità nazionali, è il monitoraggio della sua applicazione, completamente nelle mani della Commissione europea.

La Commissione può, infatti, imporre rimedi di natura comportamentale, ordinando che le imprese prendano provvedimenti in linea con gli obblighi imposti, o strutturale, che potrebbero comportare persino lo smantellamento del gatekeeper, che potrebbe non essere soltanto una delle big tech che conosciamo oggi, contro le quali la Commissione ha avviato già diversi procedimenti. Inoltre, mentre nella normativa in materia di concorrenza i rimedi comportamentali sono preponderanti, nel DMA i due tipi di rimedi sembrano essere nello stesso piano. 

Particolarmente interessante è anche il potere della Commissione di richiedere l’accesso a dati, algoritmi e informazioni su progetti durante l’indagine di mercato volta a designare i gatekeepers o a identificare pratiche di non conformità con il DMA.

Un freno all’innovazione e altre critiche

In fase di stesura del Digital Markets Act, le aziende che potrebbero subire un impatto diretto delle nuove misure non hanno esitato a far sentire la propria voce, sostenendo che gli obblighi e i divieti previsti freneranno quell’innovazione che invece il DMA mira a proteggere.

Inoltre, la Legge prevede che la Commissione possa condurre ispezioni sul luogo piuttosto intrusive, per accedere alle informazioni necessarie per le sue indagini. La presenza degli uffici fisici dei gatekeepers in più Paesi dell’Unione, o la totale assenza degli uffici più utili a questo fine, potrebbero però rendere necessaria la collaborazione delle autorità nazionali, cosa che va in contrasto con la natura dell’applicazione delle misure, centralizzata nelle mani della Commissione europea. 

Infine, il DMA si colloca a metà strada tra una normativa antitrust e una sulla regolamentazione del mercato, perché prevede, come la prima, ispezioni in caso di sospetta non conformità con la normativa, e rimedi solo successivi a una conferma di non conformità. Come la seconda, invece, impone obblighi, che sembrano volti a regolamentare un mercato considerato non regolamentato. Questo aumenta il rischio che sorgano problematiche relative alla sovrapposizione di norme.

L’applicazione del Digital Markets Act, a partire dal prossimo anno, segnerà senz’altro una svolta nella regolamentazione delle attività di aziende che attualmente controllano, o che potrebbero in futuro controllare, i mercati digitali. Non soltanto fa un passo in più in materia di protezione dei dati personali, ma va anche a regolamentare alcune pratiche che hanno permesso la scalata verso l’oligopolio di quelle che oggi conosciamo come aziende big tech. I suoi effetti potrebbero essere visibili solo tra qualche anno, ma probabilmente uno di questi non sarà il freno all’innovazione, che è l’essenza dei mercati digitali e nell’interesse di competitività delle aziende che operano in questi mercati.

Foto di copertina EPA/Greg Nash

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